<p style="text-align: justify;"><strong>Definizione Agevolata con pagamenti parziali</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="fontstyle0">Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dal presente regolamento. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.</span></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>Definizione Agevolata con rateizzazioni in corso</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui la richiesta di adesione riguarda somme oggetto di rateizzazione la determinazione delle somme dovute:</p>
<p style="text-align: justify;">a) non terrà conto delle somme versate a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che saranno definitivamente acquisite e non potranno essere rimborsate;</p>
<p style="text-align: justify;">b) le somme versate relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, saranno definitivamente acquisite e non potranno essere rimborsate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presentazione della domanda di adesione comporta la sospensione, <span class="fontstyle0">per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento della prima rata e/o dell'unica rata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca precedentemente accordata eventualmente ancora in essere.</p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>Definizione Agevolata con accordi o piani del consumatore</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono definibili i debiti rientranti nelle procedure di <strong>accordo</strong> ( <span class="fontstyle0">capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3) o <strong>piano del consumatore</strong> ( parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). con la possibilità di </span> <span class="fontstyle0">effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.</span></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>Definizione Agevolata con procedure cautelari ed esecutive in corso</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="fontstyle0">Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.</span></p>
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<p style="text-align: justify;"><strong>Definizione Agevolata con contenzioso in corso</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="fontstyle0">Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.</span></p>